L.R.
7 novembre 1988, n. 42 (1).
Norme
per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e
per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 novembre 1988, n 81.
(2)
Vedi, anche, l'art. 6, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Legge
modificata con L.R. 02.08.2002, n. 15.
TITOLO
I
Norme
per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela
dell'artigianato
Art.
1
Finalità.
1.
In attuazione dei principi fondamentali della legge 8 agosto 1985, n. 443, la
presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della
commissione regionale per l'artigianato e delle commissioni provinciali per
l'artigianato, l'istituzione e la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
Capo
I - Commissioni provinciali per l'artigianato
Art.
2
Funzioni.
1.
Le commissioni provinciali per l'artigianato, aventi sede nei capoluoghi di
Provincia, svolgono, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le
seguenti funzioni:
a)
curano la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, deliberando, per il
rispettivo territorio, sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni in
relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti delle imprese
artigiane;
b)
effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo;
c)
provvedono al rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze
dell'albo delle imprese artigiane.
2.
Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio di
informazione, al quale è affidato il compito di assicurare agli imprenditori
artigiani il necessario supporto tecnico e amministrativo su tutte le
problematiche attinenti al settore (3).
(3)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
3
Compiti.
1.
Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno inoltre il compito di:
a)
concorrere a promuovere la tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
b)
fornire contributi tecnici alla Regione con riferimento all'attività
programmatoria e legislativa nel settore;
c)
concorrere con la commissione regionale allo svolgimento di indagini e
rilevazioni statistiche sulle attività artigiane, anche utilizzando, a tal
fine, l'albo;
d)
elaborare, anche ai fini della precedente lett. c), una relazione annuale sulla
situazione dell'artigianato nel territorio di competenza;
e)
svolgere ogni altro compito ad esse attribuito con legge.
2.
Le commissioni provinciali per l'artigianato possono organizzarsi in sezioni
permanenti di lavoro con competenze specifiche ed hanno facoltà di chiamare a
farne parte esperti esterni a titolo consultivo.
Art.
4
Composizione.
1.
La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente
della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
1-bis. (4).
2.
Essa è composta da quindici membri che eleggono il Presidente, scegliendolo tra
i rappresentanti eletti dalle imprese artigiane, ed il vicepresidente (5).
3.
La composizione della commissione è la seguente:
a)
dieci rappresentanti eletti dalle imprese artigiane operanti nella Provincia,
iscritte all'Albo da almeno tre anni (6);
b)
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più
rappresentative a livello provinciale, designato dalle organizzazioni stesse
(7);
c)
il direttore dell'Ufficio provinciale dell'INPS o suo delegato;
d)
il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;
e)
due esperti in materia giuridico-amministrativa, designati dalle organizzazioni
artigiane a struttura nazionale operanti nella Regione, più rappresentative a
livello provinciale (8).
4.
Le designazioni, di cui alla lett. b) del terzo comma, debbono essere comunicate
al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta da
parte dello stesso. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della
Giunta provvede comunque alla nomina e alla costituzione della commissione.
5.
I componenti la commissione provinciale decadono dall'ufficio in caso di
perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti ovvero in caso di
mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. La decadenza
è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su
segnalazione
della commissione stessa.
6.
Nell'ipotesi che vengano a mancare uno o più componenti elettivi, il Presidente
della Giunta regionale, con proprio decreto provvede alla sostituzione degli
stessi tra i primi non eletti delle rispettive liste di cui all'art. 5.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 agosto 1995, n. 41. Il suddetto articolo 1
è stato successivamente abrogato dall'art. 31, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
(6)
Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
(7)
Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
(8)
Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Capo
II - Elezioni delle commissioni provinciali per l'artigianato
Art.
5
Indizione
delle elezioni.
1.
Le elezioni dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni provinciali
per l'artigianato sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. In esso sono indicati i
giorni delle votazioni, nonché gli orari di apertura e di chiusura delle
operazioni elettorali.
2.
Le elezioni si svolgono contemporaneamente in ciascuna Provincia, che è costituita
in collegio elettorale (9).
(9)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
6
Sistema
elettorale.
1.
I rappresentanti degli artigiani sono eletti con voto diretto, libero e segreto
attribuito a liste di candidati concorrenti.
2.
L'elezione avviene a scrutinio di lista con sistema maggioritario, attribuendo
i quattro/quinti dei componenti da eleggere alla lista che ottiene il maggior
numero di voti e la parte restante alle altre liste, in proporzione ai voti
conseguiti da ciascuna lista (10).
(10)
Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 22 marzo 1990, n. 6 e poi così
sostituito dall'art. 4, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
7
Elettorato
attivo e passivo.
1.
Sono elettori i titolari di imprese artigiane che, al sessantesimo giorno
antecedente la data delle votazioni:
a)
risultino iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
b)
siano stati comunque oggetto di decisione di iscrizione da parte della competente
commissione provinciale per l'artigianato.
2.
Le imprese in forma societaria hanno diritto ad un voto che viene espresso dal
rappresentante legale o da un socio designato dal Consiglio di amministrazione
tra quelli che svolgono lavoro personale nel processo produttivo.
3.
Sono eleggibili i titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale
da almeno tre anni, nonché i soggetti di cui al comma 2, in possesso dei
diritti civili e politici.
4.
I requisiti di cui al comma 3 devono essere posseduti alla data stabilita quale
termine utile per la presentazione delle liste dei candidati (11).
(11)
Articolo prima modificato dall'art. 2, L.R. 22 marzo 1990, n. 6 e dall'art. 2,
L.R. 28 agosto 1995, n. 41 e poi così sostituito dall'art. 5, L.R. 1° aprile
1996, n. 9.
Art.
8
Uffici
elettorali provinciali.
1.
Presso ciascuna commissione provinciale per l'artigianato è istituito, con
deliberazione della Giunta regionale, l'Ufficio elettorale provinciale, il
quale raggruppa tutti i Comuni della Provincia, qualunque sia il numero dei
titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto.
2.
L'Ufficio elettorale provinciale è così composto:
a)
un funzionario della Regione di livello non inferiore all'ottavo, che ne assume
la presidenza;
b)
il dirigente dell'ufficio elettorale del Comune capoluogo di Provincia, o suo
delegato;
c)
un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni artigiane a struttura
nazionale operanti nella Regione, designato dalle stesse;
d)
il segretario della commissione provinciale per l'artigianato, il quale assume
le funzioni di segretario dell'Ufficio elettorale provinciale (12).
(12)
Articolo prima modificato dall'art. 3, L.R. 22 marzo 1990, n. 6 e poi così
sostituito dall'art. 6, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
9
Pubblicizzazione
delle elezioni.
1.
I presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato curano:
a)
la predisposizione e la stampa delle schede elettorali, dei manifesti di
indizione delle elezioni, dei manifesti contenenti le liste dei candidati di
cui all'art. 11, comma 1, e dei verbali dei risultati delle votazioni;
b)
la pubblicizzazione delle elezioni mediante appositi manifesti da affiggere,
per quindici giorni consecutivi, negli Albi dei Comuni, delle Province e delle
Camere di commercio, a partire dal decimo giorno successivo alla data di
emanazione del decreto di indizione delle elezioni di cui all'art. 5.
2.
Il manifesto di indizione delle elezioni deve contenere:
a)
l'annuncio che sono indette le elezioni dei rappresentanti degli artigiani
nelle commissioni provinciali per l'artigianato;
b)
l'indicazione del termine e delle modalità previste per la presentazione delle
liste dei candidati;
c)
le date, gli orari ed i luoghi di svolgimento delle operazioni elettorali;
d)
ogni altra indicazione eventualmente stabilita nel decreto di indizione (13).
(13)
Articolo prima modificato dall'art. 4, L.R. 22 marzo 1990, n. 6 e poi così
sostituito dall'art. 7, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
10
Elenco
degli elettori.
1.
I presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato predispongono,
entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, l'elenco delle
imprese artigiane aventi diritto al voto.
2.
L'elenco di cui al comma 1 deve contenere l'esatta ragione sociale dell'impresa
artigiana e l'indicazione del Comune in cui è ubicata la sua sede legale.
3.
Le commissioni provinciali per l'artigianato provvedono a ripartire l'elenco di
cui al comma 1 tra i Comuni che compongono il territorio provinciale, secondo
il criterio della sede legale dell'impresa.
4.
Qualora il numero delle imprese artigiane di uno stesso Comune sia superiore a
mille, vengono predisposti tanti elenchi per ogni mille imprese aventi diritto
al voto o frazione superiore a cinquecento,
nel
rispetto dell'ordine alfabetico; nel caso in cui il numero delle imprese
artigiane sia inferiore a cinquanta, le stesse sono accorpate in un unico
elenco con quelle del Comune più vicino.
5.
I presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono gli
elenchi di cui al comma 1 ai presidenti degli Uffici elettorali provinciali.
6.
Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, i
presidenti degli Uffici elettorali provinciali provvedono a trasmettere ai
sindaci dei Comuni ricadenti nella rispettiva Provincia l'elenco delle imprese
artigiane aventi diritto al voto, nell'ambito dei rispettivi Comuni, unitamente
alle schede elettorali ed al manifesto delle liste dei candidati di cui
all'art. 13, comma 2.
7.
Le schede elettorali debbono essere vidimate da un componente dell'Ufficio
elettorale provinciale (14).
(14)
Articolo prima modificato dall'art. 5, L.R. 22 marzo 1990, n. 6 e poi così
sostituito dall'art. 7, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
11
Liste
dei candidati.
1.
Le candidature, raggruppate in liste comprendenti non meno di dieci e non più
di venti candidati, devono essere presentate, per ciascuna Provincia, da un
numero di elettori non inferiore a trecento. Le firme dei presentatori, con
l'indicazione del luogo e della data di nascita, devono essere autenticate nei
modi
di legge. Per le imprese in forma societaria deve essere altresì dichiarato il
possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2.
2.
Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di
presentazione di lista. In caso di duplicazione, non si tiene conto delle firme
apposte.
3.
Le liste dei candidati sono contrassegnate da un simbolo. Di ogni candidato
debbono essere indicati, oltre al nome e al cognome, anche il luogo e la data
di nascita ed il luogo di residenza.
4.
Unitamente alla lista deve essere presentata una dichiarazione di accettazione
di ogni candidato, con firma autenticata nei modi di legge e la documentazione
che attesti il possesso dei diritti civili e politici e, per gli appartenenti
ad imprese societarie, la documentazione attestante il possesso dei requisiti
di cui all'art. 7, comma 2.
5.
Le liste dei candidati devono essere presentate agli Uffici elettorali
provinciali, entro e non oltre le ore dodici del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del decreto che indice le elezioni.
6.
Ad ogni lista è attribuito un numero progressivo mediante sorteggio. Il
segretario dell'Ufficio elettorale provinciale appone su ogni lista la data e
l'ora di presentazione e rilascia ricevuta degli atti e dei documenti
presentati (15).
(15)
Articolo prima modificato dall'art. 6, L.R. 22 marzo 1990, n. 6 e poi così
sostituito dall'art. 8, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
12
Convalida
delle liste.
1.
L'Ufficio elettorale provinciale, scaduto il termine di cui all'art. 11, comma
5, provvede alla convalida delle liste previa verifica della loro regolarità. A
tal fine:
a)
accerta che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori,
eliminando quelle che non lo sono;
b)
ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano confondere
con quelli di altre liste presentate in precedenza, ovvero con quelli
notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine
di quarantotto ore per la presentazione di un altro contrassegno;
c)
cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti
o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione;
d)
cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
e)
ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo
prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiori al
massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.
2.
Le liste convalidate, con le eventuali motivate esclusioni, sono affisse presso
la sede della commissione provinciale per l'artigianato, entro dieci giorni dal
termine di cui all'art. 11, comma 5, per le eventuali contestazioni (16).
(16)
Articolo prima modificato dall'art. 7, L.R. 22 marzo 1990, n. 6 e poi così
sostituito dall'art. 9, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
13
Contestazioni.
1.
Le contestazioni relative alla convalida delle liste dei candidati devono
essere presentate all'Ufficio elettorale provinciale entro quarantotto ore dall'affissione
di cui all'art. 12, comma 2, e decise nelle settantadue ore successive.
2.
Le liste convalidate sono pubblicate in apposito manifesto da affiggersi per
almeno quindici giorni negli Albi dei Comuni, della Provincia, della Camera di
commercio ed in appositi spazi murali. Il manifesto, oltre all'elenco delle
liste dei candidati ammessi, deve riportare l'indicazione delle date, degli
orari e dei luoghi di svolgimento delle operazioni elettorali (17).
(17)
Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
14
Votazioni.
1.
Le votazioni hanno luogo presso le sedi dei Comuni o presso le sedi dei
Consigli circoscrizionali e possono essere effettuate durante sei giorni
feriali consecutivi, indicati dal decreto presidenziale di indizione delle
elezioni, dalle ore otto alle ore quattordici.
2.
L'elettore riceve la scheda di votazione dal funzionario comunale all'uopo
incaricato dal sindaco, previo accertamento della iscrizione dell'impresa
rappresentata nell'elenco di cui all'art. 10 e dietro presentazione di un
documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi vengono
annotati nello stesso elenco e convalidati dall'elettore con la propria firma.
3.
I soggetti di cui all'art. 7, comma 2, sono tenuti ad esibire la documentazione
comprovante la loro qualificazione a rappresentare, in sede di votazione,
l'impresa societaria.
4.
I Comuni provvedono a predisporre le urne destinate ad accogliere le schede
votate ed appositi spazi atti a garantire la segretezza del voto. Le urne sono
sigillate e vidimate dal Segretario comunale o da un funzionario comunale
all'uopo incaricato.
5.
Il voto deve essere espresso a favore di una sola delle liste di candidati
ammesse alla votazione. Possono essere espressi un massimo di tre voti di preferenza
fra i candidati della lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo
nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata il
cognome dei candidati compresi nella lista medesima, aggiungendo il nome in
caso di omonimia.
6.
Il voto di lista si esprime tracciando un segno sul simbolo corrispondente alla
lista prescelta.
7.
Le operazioni di voto e di scrutinio possono essere effettuate mediante impiego
degli strumenti e delle procedure informatiche e telematiche eventualmente
introdotte per le elezioni amministrative e politiche dalla normativa nazionale
(18).
(18)
Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
15
Compiti
dei Comuni.
1.
Il Comune garantisce la conservazione delle schede votate, in modo da evitare
manomissioni delle stesse.
2.
Il Comune, entro le ore venti della giornata di chiusura delle operazioni
elettorali, provvede a trasmettere, in apposito plico sigillato, le schede
votate, le schede residuate e l'elenco dei votanti agli Uffici elettorali
provinciali per le operazioni di scrutinio, unitamente ad un prospetto
riepilogativo, debitamente firmato dal funzionario incaricato delle operazioni
di voto, contenente i seguenti dati:
a)
numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;
b)
numero delle schede votate;
c)
numero delle schede residue.
3.
Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti (19).
(19)
Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
16
Scrutinio.
1.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo alla data di
ricevimento da parte dell'Ufficio elettorale provinciale delle schede,
dell'elenco dei votanti e del prospetto riepilogativo trasmessi dai Comuni.
2.
Terminato lo scrutinio, il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale
certifica il risultato finale nell'apposito verbale, nel quale sono riportati i
voti conseguiti da ciascuna lista, le preferenze attribuite ai candidati, il
numero delle schede bianche e delle schede nulle. Nel verbale viene fatta
menzione, inoltre, dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti o non
attribuiti, dei reclami e delle decisioni adottate dal Presidente dell'Ufficio
elettorale provinciale.
3.
Alla lista che ottiene la maggioranza dei voti vengono assegnati i
quattro/quinti dei componenti la commissione provinciale. I restanti componenti
sono assegnati, proporzionalmente ai voti ricevuti, alle altre liste.
4.
Il verbale di cui al comma 2, redatto in duplice copia, deve essere firmato in
ciascun foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i componenti dell'Ufficio
elettorale provinciale.
5.
Il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale trasmette il verbale al
Presidente della Giunta regionale ai fini della costituzione della commissione
provinciale per l'artigianato (20).
(20)
Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
17
Proclamazione
degli eletti.
1.
Nell'ambito di ogni lista, sono proclamati eletti come componenti della
commissione provinciale per l'artigianato i candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti di preferenza; a parità di preferenze è proclamato
eletto il candidato più anziano di età (21).
(21)
Articolo prima modificato dall'art. 8, L.R. 22 marzo 1990, n. 6 e poi così
sostituito dall'art. 15, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
18
Ricorsi.
1.
In merito alle controversie concernenti le operazioni elettorali, gli
interessati possono proporre ricorso scritto al Presidente della commissione regionale
per l'artigianato, entro il quinto giorno successivo alla data di proclamazione
degli eletti (22).
(22)
Articolo così sostituito dall'art. 16, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
19
Dichiarazione
di ineleggibilità.
1.
In occasione della prima seduta, la commissione provinciale per l'artigianato
accerta, in via preliminare, il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma
3, da parte degli eletti e dichiara la loro decadenza qualora essi difettino in
tutto o in parte.
2.
Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso ricorso nei termini e con
le modalità previsti dall'art. 18.
3.
Decorsi i termini di cui all'art. 18, il Presidente della commissione
provinciale per l'artigianato provvede a comunicare al Presidente della Giunta
regionale, per la sostituzione, il nominativo del componente decaduto (23).
(23)
Articolo così sostituito dall'art. 17, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
20
Nomina
di commissari.
1.
Qualora il Presidente della commissione provinciale per l'artigianato non
provveda allo svolgimento dei compiti previsti dal presente capo, il Presidente
della Giunta regionale nomina un commissario ad acta per tutti gli adempimenti
relativi alle operazioni elettorali (24).
(24)
Articolo prima modificato dall'art. 9, L.R. 22 marzo 1990, n. 6 e poi così
sostituito dall'art. 18, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
21
Compensi
e spese.
1.
In relazione alla peculiarità dei compiti affidati agli Uffici elettorali
provinciali, gli onorari ai presidenti ed ai componenti dei predetti Uffici
sono determinati in misura pari a quella prevista dalla vigente normativa
nazionale per le elezioni amministrative.
2.
Ai Comuni presso i quali si svolgono le operazioni di voto è attribuito, a
titolo di rimborso, un corrispettivo di lire duemila per ogni impresa artigiana
avente diritto di voto.
3.
Le spese per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni sono a carico del
bilancio regionale (25).
(25)
Articolo così sostituito dall'art. 19, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Capo
III - Commissione regionale per l'artigianato
Art.
22
Funzioni.
1.
La commissione regionale per l'artigianato, che ha sede presso la Regione,
svolge le seguenti funzioni:
a)
decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali
secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 7, penultimo comma della
legge 8 agosto 1985, n. 443;
b)
collabora quale organo tecnico-consultivo con la Regione in merito ai problemi
dell'artigianato ed esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione
regionale in materia;
c)
promuove, nell'ambito della programmazione regionale, indagini e rilevazioni
statistiche, nonché fornisce documentazioni ed informazioni sulle attività
interessanti l'artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali
per l'artigianato;
d)
propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte
allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;
e)
provvede alla elaborazione e alla pubblicazione della relazione generale
annuale sulla situazione dell'artigianato nella Regione, sulla base degli
elementi forniti dalle singole commissioni provinciali;
f)
coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle
commissioni provinciali;
g)
svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito dalle leggi.
1-bis.
Nel caso di provvedimenti sanzionatori, la decisione della commissione è
trasmessa al competente Ufficio regionale per l'ulteriore seguito (26).
2.
La commissione regionale per l'artigianato può organizzarsi in sezioni permanenti
di lavoro con competenze specifiche ed ha facoltà di chiamare a farne parte
esperti a titolo consultivo.
(26)
Comma aggiunto dall'art. 20, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
23
Composizione.
1.
La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a)
i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b)
tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale con voto limitato
a due esperti, in materia giuridica ed amministrativa;
c)
cinque esperti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale
operanti nella Regione, più rappresentative a livello regionale, in possesso
dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato,
economico-finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.
2.
I componenti la commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio
seno il Presidente e il vicepresidente.
3.
Per quanto non disposto dal presente articolo, si fa rinvio alle norme di cui
all'art. 4, commi 4 e 5 (27).
(27)
Articolo prima modificato dall'art. 3, L.R. 28 agosto 1995, n. 6 e poi così
sostituito dall'art. 41, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
24
Relazioni
e programmi.
1.
La commissione regionale per l'artigianato, entro il mese di luglio di ogni
anno, trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione una relazione
illustrativa dell'attività svolta e un programma di attività per l'anno
successivo.
2.
Tali elaborati, oltre alle iniziative a carattere regionale, comprendono anche
quelle a carattere provinciale attuate o proposte dalle commissioni provinciali
per l'artigianato.
Capo
IV - Norme comuni
Art.
24-bis
Requisiti
da dichiarare.
1.
I componenti le commissioni di cui agli artt. 4 e 23 della presente legge,
devono dichiarare di essere in regola con i versamenti previdenziali e
assicurativi di legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore
(28).
(28)
Articolo aggiunto dall'art. 22, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
25
Sedute.
1.
Il Presidente convoca la Commissione almeno quindici giorni prima della data
fissata per la seduta, con lettera indirizzata a tutti i componenti, nella
quale, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, è indicata anche la data
della prima e della seconda convocazione.
2.
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria in prima
convocazione, la presenza della metà dei componenti. In seconda convocazione, relativamente
alla C.P.A., la seduta è valida con la presenza del Presidente e di sei
componenti, di cui almeno quattro titolari di aziende artigiane. Per la C.R.A.
è richiesta la presenza del Presidente, dei presidenti delle C.P.A. e di almeno
due dei componenti di cui all'art. 23, comma 2, lettere b) e c).
3.
Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei voti dei
presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente (29).
(29)
Articolo così modificato dall'art. 5, L.R. 28 agosto 1995, n. 41.
Art. 26
Organizzazione.
1.
Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione delle funzioni e dei
compiti delle commissioni sono a carico del bilancio regionale.
2.
I servizi di segreteria delle commissioni sono svolti da personale a carico
della Regione, la quale a tale fine può utilizzare personale proprio, comandato
da Enti locali territoriali e loro forme associative, o messo a disposizione
dalla Camera di commercio ai sensi dell'art. 36.
3.
la dotazione organica dei servizi di segreteria delle commissioni, è definita,
sentite le stesse, secondo le procedure individuata dall'art. 58 della L.R. 17
agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della
dotazione organica complessiva del ruolo regionale.
4.
L'attività di segreteria è alle dipendenze funzionali dei presidenti delle
commissioni per l'artigianato.
5.
Il funzionamento delle commissioni, per quanto non disposto dalla presente
legge, è disciplinato da un regolamento interno dalle stesse adottato ed
approvato dalla Giunta regionale (30).
(30)
Comma aggiunto dall'art. 23, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
27
Vigilanza.
1.
La commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato sono
sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.
2.
Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate
irregolarità. il Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta,
può, a seguito di diffida, dichiarare decadute le commissioni per l'artigianato.
3.
Con lo stesso decreto è attivata la procedura di rinnovo delle commissioni
nonché nominato un commissario provvisorio che resta in carica fino
all'insediamento delle nuove commissioni.
Art.
28
Compiti
delle segreterie.
1.
Le segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato hanno i seguenti
compiti:
a)
curano gli adempimenti istruttori ed esecutivi relativi alle iscrizioni, alle
modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese dagli albi provinciali;
b)
curano la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle
commissioni stesse;
c)
curano il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra
certificazione prevista dalle leggi vigenti, nonché la riscossione dei relativi
diritti di certificazione e di segreteria secondo le modalità stabilite dalla
Giunta regionale;
d)
predispongono gli atti e curano gli adempimenti connessi alle procedure di
revisione periodica dell'albo;
e)
curano ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti delle
commissioni e compiono ogni altro atto connesso agli adempimenti di legge.
2.
La segreteria della commissione regionale per l'artigianato ha i seguenti
compiti:
a)
predispone gli atti e cura le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro
le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b)
cura la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della
commissione;
c)
provvede alla predisposizione, all'attuazione delle iniziative della
commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato,
nonché relative al coordinamento delle commissioni provinciali;
d)
predispone il testo delle relazioni illustrative e dei programmi di cui
all'art. 24;
e)
cura ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti della
commissione.
Art.
29
Compensi
ai componenti delle commissioni.
1.
Ai presidenti delle commissioni spetta un gettone di presenza di lire
novantamila lorde per ogni giornata di seduta (31).
2.
Ai componenti ed agli esperti esterni di cui al comma 2 dell'art. 3 ed al comma
2 dell'art. 22, spetta un gettone di presenza pari al settanta per cento di
quello previsto per il Presidente della commissione (32).
3.
Ai componenti delle commissioni residenti in comuni diversi da quello ove hanno
luogo le sedute è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura
prevista per i dipendenti regionali di VIII livello di cui all'art. 12 della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46. Ai componenti delle commissioni
incaricati
di effettuare per conto delle stesse accertamenti o sopralluoghi in comuni
diversi da quello di residenza è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio
nonché l'indennità di missione nella misura ed alle condizioni previste per i
dipendenti regionali di VIII livello di cui all'art. 12 della sopra citata
legge
regionale
16 dicembre 1983, n. 46.
(31)
Comma così sostituito dall'art. 24, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
(32)
Comma così sostituito dall'art. 24, L. R. 1° aprile 1996, n 9
Art. 29-bis
Proroga.
(33).
(33)
Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 28 agosto 1995, n. 41. Il suddetto articolo
4 è stato successivamente abrogato dall'art. 31, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
TITOLO
II
Albo
delle imprese artigiane
Art.
30
Istituzione
dell'albo e iscrizioni.
1.
È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, la cui tenuta spetta
alla commissione provinciale per l'artigianato con le modalità previste dagli
artt. 5 e 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2.
Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8
agosto 1985, n. 443 sono tenute a far domanda di iscrizione all'albo entro
trenta giorni dall'inizio dell'attività, secondo le formalità previste dagli
artt. 47 e seguenti del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3.
La qualifica di impresa artigiana può essere altresì accertata d'ufficio dalle
commissioni provinciali.
4.
Ai fini delle iscrizioni stesse le commissioni provinciali possono richiedere
periodicamente informazioni alle Camere di commercio relative alle nuove
iscrizioni al registro-ditte o quant'altro ritenuto utile ai fini del dispiego
dei poteri d'accertamento d'ufficio.
Art.
31
Procedimento
per l'iscrizione.
1.
La domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare,
è presentata al comune dove l'impresa svolge la propria attività.
2.
La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento. Nel primo caso, il comune rilascia contestuale ricevuta;
nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione.
3.
Il comune trattiene la domanda agli effetti della istruttoria di cui al comma
4.
4.
L'istruttoria della domanda svolta dal comune è diretta a certificare:
a)
i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci, per le società di
cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b)
la sede dell'attività esercitata;
c)
la natura dell'attività esercitata;
d)
la data di effettivo inizio dell'attività con i requisiti di impresa artigiana;
e)
il possesso da parte dell'impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste
dalle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene e quant'altro
necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana;
f)
il carattere e l'entità della partecipazione tecnico-professionale nel processo
produttivo con il lavoro anche manuale dell'imprenditore e, nell'ipotesi di
persona giuridica, della maggioranza dei soci;
g)
il numero dei dipendenti compresi gli apprendisti, i lavoratori assunti con
contratto di formazione-lavoro e i familiari occupati nell'impresa nonché gli
eventuali portatori di handicaps e i lavoratori a domicilio o a tempo parziale.
5.
Il comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda, trasmette
la stessa, entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione, alla
commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.
6.
La commissione provinciale trasmette immediatamente copia autenticata della
domanda alla Camera di commercio ai fini dell'annotazione nel registro ditte.
7.
I requisiti di cui al comma 4, unitamente a quelli richiesti dagli articoli 3 e
4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono valutati dalla commissione la quale
può disporre, ove necessario, eventuali accertamenti d'ufficio.
8.
La commissione provinciale delibera l'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane che siano in possesso dei requisiti di legge.
9.
I provvedimenti di iscrizione o diniego vanno notificati agli interessati a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la
domanda s'intende accolta, fatti salvi i poteri di verifica d'ufficio di
competenza della commissione. I provvedimenti di cui sopra debbono essere
trasmessi, altresì, a tutti i soggetti interessati, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
10.
Al momento dell'entrata in vigore del decreto emanato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 1, comma 2 della legge n.
63/1993, la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane deve essere
munita della certificazione prevista al comma 4, da richiedere in via preventiva
al Comune in cui l'impresa ha la propria sede operativa. Copia della domanda di
iscrizione deve essere presentata anche alla commissione provinciale dove
l'impresa ha la sede legale (34).
(34)
Articolo prima sostituito dall'art. 10, L.R. 22 marzo 1990, n. 6 e poi così
modificato dall'art. 25, L.R. 1° aprile 1996, n. 9, che ha sostituito l'ultimo
periodo del comma 9 ed ha aggiunto il comma 10.
Art.
31-bis
Semplificazione
delle procedure.
1.
La Regione promuove la semplificazione amministrativa favorendo l'introduzione
di procedure che snelliscono l'iter di iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane anche mediante l'istituto dell'auto-certificazione. allo stesso fine
la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra lo
sportello
polifunzionale di cui alla legge n. 63/1993 ed i Comuni.
2.
Il sistema informativo regionale sull'artigianato (S.I.R.A.), istituito presso
l'Ufficio artigianato e cooperazione ai sensi dell'art. 44 della legge
regionale 12 marzo 1990, n. 5, acquisisce tutte le informazioni utili al
monitoraggio delle politiche a favore del comparto artigiano.
3.
La Regione può incaricare i Comuni o altri soggetti di svolgere rilevazioni
periodiche con criteri di volta in volta indicati, ai fini della revisione e
dell'aggiornamento periodico dell'Albo delle imprese artigiane (35).
(35)
Articolo aggiunto dall'art. 26, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
32
Iscrizione
dei consorzi e società consortili artigiane.
1.
I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese
artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6, della legge 8 agosto 1985, n. 443
sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad
adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono
riferimenti all'artigianato a condizione che siano iscritti nella separata
sezione dell'albo.
2.
Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al primo comma, i consorzi e
le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui al terzo comma
dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata
sezione dell'albo.
3.
L'iscrizione dei soggetti di cui al primo e secondo comma è disposta dalla
commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati,
previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei
soggetti associati nelle proporzioni previste al terzo comma dell'art. 6 della
legge 8 agosto 1985, n. 443.
4.
I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono iscritti
nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o
società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di
consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.
Art.
33
Modifiche
e cessazioni.
1.
Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, così come la
cessazione o la sospensione dell'attività, debbono essere denunciate alla
commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dal
loro verificarsi.
2.
Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni a favore delle
imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata danno
immediata comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato di ogni
notizia relativa a modificazioni, cessazioni o sospensioni di cui al primo
comma.
3.
Sulle denunce e sulle comunicazioni di cui ai precedenti commi la commissione
dispone accertamenti d'ufficio anche rivolgendosi a tal fine ai Comuni. È
altresì in facoltà delle commissioni procedere ad accertamenti d'ufficio di
propria esclusiva iniziativa.
4.
La commissione provinciale delibera la cancellazione dall'albo di quelle
imprese che abbiano perduto il possesso di uno o più dei prescritti requisiti
di legge.
5.
Qualora una o più delle imprese artigiane associate in consorzio o società
consortili iscritte nella separata sezione dell'albo perda la qualifica
artigiana, il consorzio, ovvero la società consortile stessa, sono tenuti a
darne comunicazione alla commissione provinciale competente, nonché ad
escludere le stesse a pena di cancellazione dall'albo.
6.
I provvedimenti di cancellazione fanno stato ad ogni effetto e vanno assunti
entro sessanta giorni dalle denunce o dalle comunicazioni di cui ai commi
precedenti e debbono essere notificati agli interessati, nelle forme di cui al
decimo comma dell'art. 31, nonché comunicati agli enti previdenziali,
all'Ispettorato del lavoro competente, oltre che ad ogni amministrazione che
abbia effettuato le segnalazioni di cui al terzo comma.
7.
La commissione provinciale trasmette immediatamente copia autenticata delle
denunce di modificazione o cessazione e in seguito delle conseguenti decisioni
assunte alla Camera di commercio ai fini dell'annotazione nel registro delle
ditte.
8.
Le procedure di cui agli artt. 31 e 31-bis trovano applicazione per tutte le
modificazioni incidenti sui requisiti di impresa artigiana, nonché per le
cessazioni o la sospensione dell'attività (36).
(36)
Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
33-bis
Modulistica
impiegata.
1.
Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o
cessazione dell'attività artigiana debbono essere presentate sui modelli
approvati dalla Giunta regionale su proposta delle Commissioni provinciali per
l'artigianato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 47 e
seguenti del R.D. 10 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
I modelli di cui al comma 1, oltre ai dati previsti dall'art. 31, comma 4,
debbono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie ai fini
dell'attivazione del Sistema informativo regionale sull'artigianato (S.I.R.A.)
(37).
(37)
Articolo aggiunto dall'art. 11, L.R. 22 marzo 1990, n. 6 e così integrato
dall'art. 28, L.R. 1° aprile 1996, n. 9, che ha aggiunto il comma 2.
Art.
34
Efficacia
dei provvedimenti.
1.
Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di
adozione del relativo provvedimento e, nel caso di mancata notifica o decisione
entro il termine previsto, dal sessantunesimo giorno dalla data di
presentazione della domanda.
2.
La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di
cessazione dell'attività o dalla data di perdita dei requisiti necessari per
l'iscrizione all'albo, ovvero dalla data di adozione del relativo
provvedimento, negli altri casi.
Art.
35
Revisione
dell'albo.
1.
Le commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute, ogni trenta mesi, a
procedere alla revisione dell'albo al fine della verifica della sussistenza
dello status di impresa artigiana in capo alle singole imprese iscritte; la
commissione fa uso a tal fine dei propri poteri d'accertamento d'ufficio anche
avvalendosi
dell'operato dei Comuni, i quali possono anche utilizzare apposito personale
messo a loro disposizione, limitatamente al periodo necessario alle operazioni
di verifica, dalla Regione.
2.
Le imprese artigiane sono tenute a comunicare annualmente alla commissione
provinciale competente, anche a fini statistici, le modificazioni relative al
numero degli addetti distinti per categoria, con riferimento all'anno solare
precedente entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo, secondo
le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto.
Art.
36
Convenzioni
con le Camere di commercio.
1.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le
Camere di commercio al fine di regolamentare i rapporti con le stesse con
particolare riferimento tra l'altro, alla sede delle commissioni per
l'artigianato, al reciproco scambio di informazioni, al collegamento tra l'albo
delle imprese artigiane ed il registro delle ditte anche con riferimento a
quanto previsto al secondo comma dell'art. 35, nonché all'utilizzo di
strutture, servizi e di personale camerale da parte delle commissioni stesse,
nell'ambito delle proprie segreterie.
Art.
37
Estensione
delle agevolazioni.
1.
Le agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti a favore delle imprese
artigiane sono estese ai soggetti di cui al quarto comma dell'art. 6 della
legge 8 agosto 1985, n. 443.
TITOLO
III
Norme
finali e transitorie
Art.
38
Diritti
di segreteria e di certificazione.
1.
Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte
all'albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure,
iscrizioni, cancellazioni e modifiche ed ogni altra certificazione ai sensi
delle leggi vigenti derivanti dalle risultanze dell'albo delle imprese
artigiane, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli stabiliti per le Camere
di commercio ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.
Con legge regionale possono essere istituiti o modificati, in relazione alle
caratteristiche dell'albo delle imprese artigiane i diritti di segreteria
previsti dalla surrichiamata legge.
Art.
39
Sanzioni
amministrative.
1.
I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti a
norma dell'ottavo comma dell'art. 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, con
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità
regionale competente in materia, nel rispetto delle procedure di cui alla
legislazione nazionale e regionale vigente.
2.
Fermi restando i poteri di accertamento già previsti dalla legge, analogo
potere compete al Presidente della commissione provinciale per l'artigianato e
allo stesso fa capo la redazione e la notificazione dei relativi verbali,
avvalendosi della segreteria della commissione.
3.
I verbali notificati al contravventore ed il relativo rapporto vengono
trasmessi a cura dei verbalizzanti, all'Autorità regionale che, anche sulla
base degli scritti difensivi pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti
provvedendo, anche in via preventiva, a mantenere gli opportuni contatti con il
Presidente della commissione provinciale.
4.
I proventi contravvenzionali sono incamerati dalla Regione, restando esclusa
ogni partecipazione ai proventi stessi da parte dei soggetti accertatori.
5.
Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei
limiti massimi e minimi di seguito indicati, in rapporto alla gravità delle
infrazioni rilevate:
a)
da lire quattrocentomila a lire quattro milioni nei casi di:
1)
omessa richiesta di iscrizione all'Albo da parte di imprese aventi i requisiti
previsti, in violazione dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985,
n. 443 o iscrizione tardiva, oltre il termine di cui alla lettera e) sub 1) del
presente comma;
2)
omessa denuncia di sospensione o cessazione dell'attività, nonché di
modificazione di requisiti sostanziali dell'impresa artigiana;
3)
omessa comunicazione da parte delle singole imprese artigiane dei dati di cui
al comma 2 dell'art. 35;
b)
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, nei casi di:
1)
esercizio di attività artigiana da parte di soggetti non in possesso dei
requisiti artigiani;
2)
uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo ovvero di qualsiasi
altro soggetto, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel
marchio;
c)
da lire centomila a lire un milione, nei casi di:
1)
ritardata richiesta di iscrizione entro novanta giorni;
2)
omessa comunicazione alla commissione provinciale, da parte di consorzi o
società consortili iscritti all'Albo, della perdita dei requisiti artigiani di
una o più delle imprese associate;
d)
da lire cinquantamila a lire cinquecentomila nei casi di:
1)
denuncia inesatta o non veritiera, relativamente a quanto disposto dal comma 1
dell'art. 33;
2)
inesatta o non veritiera comunicazione dei dati di cui al comma 2 dell'art. 35;
3)
ritardata comunicazione da parte delle singole imprese artigiane dei dati di
cui al comma 2, dell'art. 35;
c)
da lire trecentomila a lire tre milioni nei casi di:
1)
ritardata richiesta di iscrizione oltre novanta giorni e non oltre centottanta
giorni;
2)
dichiarazione falsa, o non veritiera, relativamente a quanto disposto dal comma
4, lettere f) e g), dell'art. 31, così come sostituito dall'art. 10 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 6, salvo che il fatto non costituisca illecito
penale (38).
6.
Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 5 sono impiegate dalla
Regione per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo
sviluppo delle imprese artigiane, nonché per l'espletamento delle funzioni
affidate alle commissioni provinciali ed alla commissione regionale per
l'artigianato (39).
(38)
Comma prima modificato dall'art. 1, L.R. 17 aprile 1991, n. 7 e poi così
sostituito dall'art. 29, comma 1, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
(39)
Comma aggiunto dall'art. 29, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
40
Disposizioni
transitorie.
1.
Fino all'insediamento delle commissioni per l'artigianato disciplinate a norma
della presente legge restano in carica le precedenti commissioni, assumendo
provvisoriamente i poteri e le funzioni assegnati a quelle istituite in base
alla presente legge.
2.
Le imprese iscritte all'albo di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1955, n.
860 al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono di diritto
iscritte al nuovo albo.
3.
Nel termine di sei mesi dall'insediamento delle commissioni provinciali
previste dalla presente legge dovrà, a cura delle stesse, provvedersi alla
revisione dell'albo con particolare riguardo alle imprese iscritte di diritto.
Art.
41
Norma
finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo
stanziamento iscritto al cap. 5525 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale, denominato «Spese per l'elezione ed il funzionamento delle
commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, compresi i gettoni di
presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese ai componenti, nonché
per la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e per il rimborso
delle spese relative ai servizi resi dalle Camere di commercio» (40).
2.
Il capitolo suddetto è incluso nell'elenco delle spese obbligatorie di cui
all'ultimo comma dell'art. 2 la legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
3.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste
all'art. 39 saranno introitati con imputazione al cap. 500 dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio regionale e quelli relativi al rilascio
delle certificazioni di cui alla lett. c) del primo comma, dell'art. 13, al
cap. 2680, di nuova istituzione nello stesso bilancio denominato: «Diritti di
certificazione e di segreteria dovuti dalle imprese artigiane per il rilascio
di certificazioni di iscrizione all'albo e di ogni altro atto previsto dalla
legge».
4.
La Giunta regionale è autorizzata, in sede di stipula delle convenzioni di cui
all'art. 36, a disporre che i proventi relativi ai diritti di segreteria siano
riscossi ed acquisiti dalle Camere di commercio a corrispettivo delle
prestazioni effettuate da queste ultime a norma dello stesso art. 36.
5.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente al
corrente anno, saranno determinati con legge di variazione di bilancio. Per gli
anni successivi, tali oneri troveranno copertura con legge di bilancio a norma
del secondo comma dell'art. 5, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale
di contabilità.
(40)
Comma così sostituito dall'art. 30, L.R. 1° aprile 1996, n. 9.